Abbiamo spesso detto quanto sia difficile attuare campagne di marketing nel mondo del Betting. Ma perchè?
Nel 2019 è entrato in vigore il Decreto Dignità che ha posto numerosi paletti a tutto ciò che riguarda il gioco d’azzardo e la sua sponsorizzazione, soprattutto online. Tale decreto ha provocato forti ripercussioni nell’ambito gambling ed in quello calcistico che ha sempre avuto come finanziatori principali proprio i bookmaker.
Secondo studi recenti, infatti, le squadre del nostro campionato nel 2019 avrebbero perso la bellezza di circa 100 milioni di euro di incassi, una notevole riduzione dei bilanci.
Nello specifico, la norma ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento italiano il divieto di pubblicità relativa ai giochi o scommesse con vincite di denaro (art. 9), i.e., il c.d. gambling e betting.
Il divieto riguarda qualsiasi forma di pubblicità, diretta o indiretta e in qualsiasi modo effettuata, con alcune eccezioni, relative ad esempio le lotterie nazionali a estrazione differita. In caso di violazione, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria e l’Autorità competente alla contestazione e all’irrogazione delle sanzioni è l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).
Nello specifico, la norma sul divieto di pubblicità del gioco ha posto alcune difficoltà interpretative, per questo motivo, AgCom ha fornito delle linee guida:
- le mere comunicazioni che mantengano un’esclusiva finalità descrittiva, informativa ed identificativa dell’offerta di gioco legale, funzionale a consentire una scelta di gioco consapevole, quali a titolo esemplificativo le informazioni che sono rese disponibili nei siti di gioco o nei punti fisici di gioco, riguardanti le quote, il jackpot, le probabilità di vincita, le puntate minime, gli eventuali bonus offerti, purché effettuate nel rispetto dei principi di continenza, non ingannevolezza, trasparenza nonché assenza di enfasi promozionale;
- le informazioni, rilasciate su richiesta del cliente – se strettamente pertinenti a quanto richiesto dal cliente e funzionali a consentire scelte di gioco consapevoli – in ordine al funzionamento e alle caratteristiche del servizio di gioco, ovvero sull’esistenza di nuovi prodotti o servizi;
- i servizi informativi di comparazione di quote o offerte commerciali dei diversi competitors (e.g. spazi quote); e
- l’utilizzo del marchio che identifichi, oltre ai servizi giochi con vincite in denaro o d’azzardo, ulteriori attività, aventi carattere autonomo, purché non sussistano ambiguità circa l’oggetto della promozione e in questa non compaiano elementi evocativi del gioco fatta eccezione per la mera denominazione del fornitore.
Si intendono vietate altresì le sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche che pongono particolare enfasi alle call to action relative al gioco e/o alle scommesse.